Art. 7.
(Incentivi fiscali).

      1. Il verbale di accordo e tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione delegata dal giudice civile sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
      2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro senza alcun limite di valore.